Statuto

STATUTO AIPAI – ETS
Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale ETS


Art. 1
Denominazione e Durata

1.1. È costituita ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia, un’Associazione culturale senza scopo di lucro per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio industriale denominata “Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale ETS” in forma abbreviata “AIPAI ETS”, di seguito anche “Associazione”.
1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro, neppure indiretto, ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività ed alla gratuità delle cariche associative ad eccezione dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti (ove nominati).
1.3. L’Associazione ha durata illimitata.


Art. 2
Sede legale

2.1. L’Associazione ha sede legale in Terni.
2.2. La variazione di sede legale nell’ambito comunale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
2.3. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni, sia in Italia che all’estero. L’Associazione appartiene ai suoi aderenti, che ne determinano l’organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto.


Art. 3
Finalità

3.1. L’Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e della gratuità delle cariche sociali ad eccezione di quanto previsto all’art. 1 del presente statuto.
3.2. Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l’associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell’art. 118, comma 4 della Costituzione.

3.3. L’associazione ha per oggetto, e senza scopo di lucro, ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs n.117/2017 le seguenti attività di interesse generale, in particolare:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lett.d);
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. f);
  • formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 comma 1 lett. g);
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 comma 1 lett. h);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 dello stesso D.Lgs. n. 117/2017 (art. 5 comma 1 lett. i).

3.4. La “AIPAI” in concreto intende realizzare i suoi scopi come segue:
a) promuovere e diffondere la consapevolezza del valore storico e culturale del patrimonio archeologico industriale;
b) promuovere, coordinare e realizzare attività di ricerca finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio industriale nelle sue molteplici connessioni con il sistema dei beni culturali e ambientali e con la cultura del lavoro in una prospettiva di lungo periodo. Le attività riguarderanno sia i beni materiali che immateriali e, in particolare, le fonti documentarie e archivistiche, i macchinari e le attrezzature, i manufatti architettonici, le infrastrutture, i saperi tecnico-produttivi, la cultura imprenditoriale, le strutture sociali ed etno-antropologiche, i paesaggi e tutti gli aspetti della storia, della tecnica, dell’economia, della società, dell’architettura, dell’urbanistica e dell’ambiente più direttamente collegati alla storia del patrimonio industriale;
c) promuovere, valutare e certificare istituzioni e progetti aventi per oggetto la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale;
d) promuovere la formazione e l’aggiornamento scientifico e professionale per le finalità di cui sopra;
e) favorire un più elevato livello di collaborazione operativa e scientifica tra enti pubblici, università, ordini professionali, associazioni e persone giuridiche e fisiche private per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale, per la salvaguardia di archivi, macchine, manufatti e altre testimonianze della civiltà industriale e del lavoro.


Art. 4
Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà:
a. ricevere contributi da Enti locali, nazionali e internazionali pubblici o privati a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall’Associazione stessa;
b. collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti, associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
4.2. È comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria.
4.3. L’associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.
4.4. L’Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà altresì porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati. In caso di necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti consentiti dell’articolo 8 comma 3 D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
4.5. La “AIPAI” collabora con le Istituzioni, le professioni, le associazioni, le ONLUS, le fondazioni ed altri organismi coinvolti nella conoscenza, nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio industriale.
4.6. L'”AIPAI” può interagire e collaborare con analoghi enti ed istituzioni nazionali, europee ed extraeuropee per il perseguimento degli obiettivi e degli scopi societari ivi espressamente incluse la promozione di attività finalizzate alla realizzazione di programmi organizzativi, di ricerche scientifiche per l’elaborazione e la validazione di disciplinari per processi di rigenerazione e di linee guida per la tutela del patrimonio industriale in collaborazione con le istituzioni nazionali.
4.7. La “AIPAI” non ha fini di lucro e non esercita in proprio attività imprenditoriali ma può esercitare attività secondarie e strumentali nello svolgimento della propria attività associativa e avvalersi di adeguate risorse proprie e di terzi.
4.8. La “AIPAI” può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117.
4.9. La “AIPAI” nel pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini promuove ed incentiva la presenza di entrambi i sessi nella composizione degli organi elettivi.
4.10. Al solo fine del raggiungimento degli scopi dell’Associazione, la stessa potrà compiere, solo in via strumentale e secondaria rispetto alle attività di interesse generale, tutte le operazioni ad essi inerenti e così quelle mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie compresa l’assunzione di prestiti e mutui esclusivamente a favore dell’Associazione, rilasciando, se del caso, le opportune garanzie di legge; sempre per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l’Associazione potrà costituire o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, di società di capitali, imprese sociali e società cooperative, enti similari, assumere interessenze, quote e partecipazioni in società o ditte aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.
4.11. Le attività strumentali di cui al comma precedente, saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia ed in particolare della legge 1/1991, della legge 197/1991 e del D.Lgs. 385/1993, ed in misura tale da non snaturare l’oggetto principale ed escludendo la raccolta del risparmio, l’esercizio del credito, l’intermediazione finanziaria, il collocamento di titoli sul mercato mobiliare e tutte le attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1.


Art. 5
Patrimonio e Finanza

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

[…]


Art. 6
Esercizio finanziario

6.1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
6.2. Tutte le attività relative all’esercizio finanziario rispettano i tempi e le modalità previste dalla vigente normativa di legge.
6.3. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, un bilancio preventivo.
6.4. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’Associazione ed i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno.
6.5. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l’esercizio annuale successivo.
6.6. Qualora obbligatorio o comunque predisposto, il bilancio sociale sarà redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e come meglio specificato al Decreto del Ministro del Lavoro del 4/7/2020 e successive integrazioni e modificazioni.
6.7. I bilanci (consuntivo, preventivo e, ove previsto, sociale) sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei Soci e dell’Organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’approvazione.
6.8. Gli schemi di bilancio saranno quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 5/03/2020 o dagli schemi successivamente previsti, in particolare sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Il bilancio può essere integrato da un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal
Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dal termine dell’esercizio sociale.
6.9. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
6.10. L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico. A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.


Art. 7
Soci

7.1. Possono aderire all’Associazione persone fisiche e persone giuridiche, ivi inclusi enti pubblici e privati, nonché associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni e comitati, sia italiani sia esteri che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dal Consiglio Direttivo.
7.2. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.
7.3. Gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall’articolo 18 del Codice del Terzo settore.
7.4. I soci sono distinti in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci sostenitori;
d) soci ad honorem;
e) soci emeriti.

7.5. Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione .
7.6. Sono soci ordinari i soggetti pubblici e privati in regola con il versamento della quota nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
7.7. Sono soci sostenitori quanti forniscano, a giudizio del Consiglio Direttivo, importanti aiuti all’attività dell’Associazione o vi concorrano versando una quota associativa superiore a quella fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
7.8. Sono soci ad honorem personalità o istituzioni che abbiano acquisito speciali benemerenze nei confronti dell’Associazione. I soci ad honorem sono nominati dal Consiglio Direttivo con voto unanime.
7.9. Sono soci emeriti i membri dell’Associazione con continuità di iscrizione di più di 20 (venti) anni che abbiano acquisito speciali benemerenze nei confronti dell’Associazione.
I soci emeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo con voto unanime.

7.10. Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle
disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
7.11. È espressamente prevista l’assenza di collegamento tra la partecipazione sociale e la titolarità di azioni o quote
di natura patrimoniale.
7.12. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna e il numero dei Soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7.13. Chiunque intenda aderire all’Associazione in qualità di socio deve formulare al Presidente un’espressa domanda scritta che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo a fronte di adeguata valutazione dei requisiti previsti. La domanda deve contenere: i dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) o dell’ente (denominazione o indirizzo della sede legale, dati del legale rappresentante, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica), la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione, nonché l’impegno ad osservarne lo statuto, l’eventuale regolamento interno (ove adottato) e le deliberazioni degli organi associativi. Inoltre, deve versare la quota d’iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
7.14. Sull’ammissione all’Associazione delibera con provvedimento motivato nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo.
In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, motiva il rigetto e lo comunica all’interessato.
7.15. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di eventuale rigetto, l’aspirante socio può richiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima Assemblea utile. La qualifica di socio è acquisita a far data dall’approvazione della domanda e dal versamento della quota associativa. Da questo momento il socio sarà iscritto nell’apposito libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è annuale, non è trasferibile, non è trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.
7.16. Le quote associative valgono per l’anno solare in cui vengono versate all’Associazione.
7.17. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei nuovi Soci con voto favorevole dei presenti. Il Consiglio Direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all’espulsione dei Soci che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la loro presenza/permanenza nell’Associazione.
7.18. In caso di motivata contestazione in merito all’iscrizione di un socio, presentata da un altro socio o da un organo dell’Associazione stessa, decide il Consiglio Direttivo.


Art. 8
Diritti e Doveri dei Soci

8.1. I Soci hanno diritto di:

  • partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria, esprimere il proprio voto, sia direttamente sia mediante delega scritta conferita ad altro socio, ogni socio può essere portatore di massimo 3 (tre) deleghe scritte;
  • essere informati sulla vita e sulle attività dell’Associazione in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente
    statuto;
  • essere rimborsati delle spese, documentate ed effettivamente sostenute, per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva;
  • eleggere gli organi associativi;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, partecipare e votare nelle assemblee, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina dell’Organo Direttivo;
  • prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

8.2. I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

  • osservare le disposizioni del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno;
  • osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  • versare nei termini la quota associativa annua, laddove il Consiglio Direttivo deliberi di introdurre tale obbligo;
  • tenere un comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

8.3. L’eventuale quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.


8.4. La qualità di Socio è assunta a tempo indeterminato e viene meno in seguito a:

  • rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, la dichiarazione di recesso avrà effetto dalla data nella quale viene comunicato al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata;
  • morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione o scioglimento per le persone giuridiche;
  • il mancato versamento della quota associativa annuale per almeno tre esercizi consecutivi;
  • indegnità, incompatibilità, inidoneità, o per qualsiasi altro grave motivo che, a giudizio del Consiglio Direttivo, renda incompatibile la permanenza del Socio nell’Associazione.

8.5. La cancellazione o l’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea dei Soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente del Consiglio Direttivo.
8.6. I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di aderire all’Associazione non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non vantano alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
8.7. I soci partecipano all’attività dell’associazione con l’obiettivo di diffonderne gli scopi e mettere in atto le direttive di lavoro della società. Essi contribuiscono allo sviluppo della Società attraverso la propria attività didattica, assistenziale e di ricerca e attraverso l’impegno organizzativo dell’attività societaria.


Art. 9
Organi Sociali

9.1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) i Vicepresidenti;
f) il Segretario;
g) il Tesoriere;
h) l’Organo di controllo (ove nominato)
i) il Revisore Legale dei Conti (ove nominato);
9.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo quanto previsto all’art. 1 del presente Statuto.
9.3. Ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate e autorizzate dal Consiglio Direttivo e risultino debitamente documentate.